Art. 1.

      1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque costituite e i singoli cittadini possono servirsi, per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei loro beni mobili e immobili, per il trasporto e la scorta di valori, per la tutela della persona umana, nonché per eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni, di guardie particolari giurate dipendenti da istituti di sicurezza civile privata, istituiti ai sensi della presente legge.
      2. È fatto divieto di utilizzare altri operatori di sicurezza a qualsiasi titolo, per le mansioni e gli scopi di cui al comma 1.